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Direttiva 2002/30/CE
Del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicata su GUCE 28.03.2002 L85/40)
IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,in particolare l'articolo 80,paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1 ),
visto il parere del Comitato economico e
sociale (2 ),
visto il parere del Comitato delle regioni
(3 ),
deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato (4 ),
considerando quanto segue:
(1)Lo sviluppo sostenibile è uno degli
obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti.Esso richiede un
approccio integrato volto a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi
di trasporto della Comunità sia la tutela dell'ambiente.
(2)Ai fini dello sviluppo sostenibile del
trasporto aereo è necessario adottare una serie di misure intese a ridurre le emissioni
acustiche degli aeromobili negli aeroporti in cui esistono particolari problemi
di inquinamento acustico.
(3)L'Organizzazione dell'aviazione civile
internazionale (ICAO)ha elaborato una nuova e più rigorosa norma di
certificazione acustica,definita nell'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale,volume 1,parte II,capitolo 4,la quale
contribuirà a migliorare, in prospettiva,la situazione del rumore nei pressi
degli aeroporti.
(4)La norma del capitolo 4 è stata istituita
ai fini della certificazione degli aeromobili e non come base per
l'introduzione di restrizioni operative.
(5)Il ritiro progressivo degli aerei del
capitolo 2 in applicazione della direttiva 92/14/CEE del Consiglio,del 2 marzo
1992,sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati
dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale,volume 1,parte II, capitolo
2,seconda edizione (1988)(5 )sarà completato alla data del 1 o aprile 2002 e dovranno essere prese nuove misure per evitare un
aumento dell'inquinamento acustico dopo il 2002,nell'ipotesi di una crescita
costante del settore del trasporto aereo in Europa.
(6)L'impiego di aeromobili caratterizzati da
migliori prestazioni ambientali può contribuire ad utilizzare in modo più efficiente
le capacità aeroportuali disponibili e a facilitare lo sviluppo delle
infrastrutture aeroportuali in sintonia con le esigenze del mercato.
(7)L'adozione di un quadro comune di norme e
procedure per l'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti della
Comunità,nell'ambito di un approccio equilibrato alla gestione del
rumore,contribuirà a salvaguardare le esigenze del mercato interno,garantendo
che negli aeroporti in cui esistono problemi di inquinamento acustico simili
vengano introdotte restrizioni operative simili. Tale quadro comprende la
determinazione dell'impatto del rumore in un aeroporto,la valutazione delle
misure
disponibili per attenuare tale
impatto,nonché la scelta delle misure di riduzione del rumore più adeguate al
conseguimento del massimo beneficio ambientale al minimo costo.
(8)Il regolamento (CEE)n.2408/92 del
Consiglio,del 23 luglio 1992,sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle
rotte intracomunitarie (6 )dispone,agli articoli 8 e 9, tra l'altro,che le nuove restrizioni
operative vengano pubblicate ed esaminate:è quindi opportuno stabilire il nesso
che intercorre tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.
(9)È opportuno riconoscere il legittimo
interesse delle imprese del settore del trasporto aereo al conseguimento degli
obiettivi di gestione del rumore mediante soluzioni convenienti sul piano
economico.
(10)La 33 a assemblea dell'ICAO ha adottato la risoluzione A33/7 che introduce
il concetto di «approccio equilibrato »alla gestione del rumore.Tale approccio
costituisce un metodo d'azione per affrontare il problema delle emissioni
acustiche dei velivoli,comprese linee di indirizzo internazionali per
l'introduzione di restrizioni operative specifiche per ogni aeroporto.Il
suddetto «approccio equilibrato »alla gestione dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili comprende quattro principali elementi ed esige
un'attenta valutazione di tutte le soluzioni possibili per attenuare le
emissioni acustiche,ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli
aerei,la pianificazione e la gestione del territorio,le procedure operative per
l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative,ferma restando
l'osservanza dei pertinenti obblighi di legge,degli accordi in
vigore,della normativa vigente e delle
prassi consolidate.
(11)L'«approccio equilibrato »è un importante
progresso per ottenere una riduzione del rumore. Tuttavia,se si vuole ottenere
una riduzione del rumore efficace e sostenibile è altresì necessario applicare
norme tecniche più rigorose,ad esempio norme acustiche più rigorose per gli
aeromobili,mettendo al contempo fuori servizio gli aeromobili rumorosi.
(12)La direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1 ),provvedimento di portata orizzontale che
disciplina tutti le modalità di trasporto,ha istituito un approccio comune per
la valutazione e la gestione del rumore ambientale.Essa mira a controllare il
problema ambientale provocato dal rumore nei principali agglomerati urbani e
nelle vicinanze delle principali infrastrutture di trasporto —compresi gli
aeroporti —,a garan-
tire che ai cittadini siano comunicate le
informazioni relative al rumore ambientale e ai suoi effetti,ed inoltre ad
imporre alle autorità competenti di elaborare piani d'azione finalizzati a
prevenire e contenere l'inquinamento acustico là dove necessario e a conservare
la qualità acustica dell'ambiente là dove questa è accettabile.
(13)La direttiva 85/337/CEE del Consiglio,del
25 giugno 1985,concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (2 )prevede un esame approfondito dei progetti aeroportuali, compresa
l'attenuazione delle emissioni acustiche.Si può ritenere che le disposizioni di
tale direttiva soddisfino,in parte,le prescrizioni della presente direttiva in
tema di valutazione dei progetti di estensione delle infrastrutture
aeroportuali.
(14)È possibile che tale esame dimostri che
gli obbiettivi perseguiti possono essere raggiunti unicamente mediante
restrizioni dell'offerta di nuovi servizi e il graduale ritiro di aeromobili
che soddisfano solo marginalmente la norma di certificazione acustica di cui al
capitolo 3.
(15)È opportuno riconoscere le specificità del
problema dell'inquinamento acustico degli aeroporti situati al centro di grandi
agglomerati urbani («aeroporti metropolitani »)consentendo in essi l'adozione
di norme più severe.
(16)È necessario completare l'elenco
indicativo degli aeroporti metropolitani sulla base delle informazioni che
verranno fornite dagli Stati membri.
(17)È opportuno facilitare l'estensione delle
infrastrutture aeroportuali al fine di tutelare le possibilità di sviluppo
sostenibile del settore del trasporto aereo.
(18)È assolutamente necessario permettere che
continuino ad essere applicate le vigenti misure di gestione del rumore
adottate in determinati aeroporti,nonché consentire talune modifiche tecniche
alle restrizioni operative parziali.
(19)È opportuno evitare che gli operatori dei
paesi in via di sviluppo subiscano un pregiudizio economico eccessivo
concedendo,in caso di necessità,opportune deroghe, corredate da sistemi di
garanzia idonei ad evitare abusi.
(20)È necessario assicurare la trasparenza dei
procedimenti e la consultazione di tutte le parti interessate ogniqualvolta
vengano proposte misure dirette a
contenere il rumore, in particolare l'introduzione di nuove restrizioni
operative.
(21)Gli operatori dovrebbero essere informati con
congruo anticipo delle nuove restrizioni operative che verranno adottate.
(22)È opportuno prendere le disposizioni
necessarie per garantire un diritto di ricorso contro le decisioni di istituire
restrizioni operative,dinanzi ad un organo di appello,che può essere un
tribunale.
(23)La presente direttiva è conforme ai
principi di sussidiarietà e i proporzionalità di cui all'articolo 5 del
trattato. L'adozione di restrizioni operative negli aeroporti comunitari può
contribuire a raggiungere l'obiettivo di evitare la degradazione del clima
acustico nei pressi degli aeroporti, ma non esclude la possibilità che si
ingenerino distorsioni della concorrenza. Pertanto,lo scopo perseguito può
essere meglio realizzato,a livello comunitario, adottando norme armonizzate in
materia di restrizioni
operative per la gestione del rumore nei
pressi degli aeroporti.La direttiva si limita al minimo necessario per
realizzare tale obiettivo e non va al di là di quanto è necessario a tal fine.
(24)Le misure necessarie per l'attuazione
della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio,del 28 giugno 1999,recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (3 ).
(25)Le misure disposte dalla presente
direttiva assorbono le disposizioni del regolamento (CE)n.925/1999 del
Consiglio,del 29 aprile 1999,relativo all'immatricolazione e all'impiego nella
Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati
modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I,parte II, capitolo
3,dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale,terza
edizione (luglio 1993)(4 ).È
pertanto opportuno abrogare tale regolamento,
(1)GU C 75 E del 26.3.2002,pag.318.
(2)Parere espresso il 20 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3)Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4)Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale).Decisione del Consiglio del 26 marzo 2002.
(5)GU L 76 del 23.3.1992,pag.21.Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE)n.991/2001 della Commissione (GU L 138 del 22.5.2001,pag.12).
(6)GU L 240 del 24.8.1992,pag.8.
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Obiettivi
Gli obiettivi della presente direttiva
sono i seguenti:
a)stabilire norme comunitarie intese ad
agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli
aeroporti,allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite
dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili;
b)istituire un quadro che salvaguardi le
esigenze del mercato interno;
c)promuovere uno sviluppo delle capacità
aeroportuali che rispetti l'ambiente;
d)favorire il raggiungimento di obiettivi
definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli
aeroporti;
e)consentire la scelta fra le varie misure
disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor
costo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si
intende per:
a)«aeroporto »,un aeroporto civile nella
Comunità con un traffico superiore a 50 000 movimenti di velivoli subsonici
civili per anno calendario (intendendosi per movimento il decollo o
l'atterraggio),tenendo conto della media degli ultimi tre anni calendario prima
di applicare le disposizioni della presente direttiva all'aeroporto specifico;
b)«aeroporto metropolitano »,un aeroporto
situato nel centro di una grande agglomerazione urbana,nessuna pista del quale
abbia una lunghezza disponibile per il decollo superiore a 2000 metri e che
fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all'interno
di uno stesso Stato,in cui un numero elevato di persone soffre obiettivamente
per il rumore provocato dagli aeromobili e ogni ulteriore aumento dei movimenti
degli aeromobili costituisce un fastidio particolarmente forte in
considerazione della gravità dell'inquinamento acustico.Questi aeroporti
figurano nell'allegato 1.L'allegato può essere modificato conformemente alla procedura
di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
c)«velivolo subsonico civile a reazione
»,un velivolo la cui massa massima certificata al decollo è pari o superiore a
34 000 kg,o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri
per il tipo di aereo in questione superiore a 19,esclusi i sedili riservati
all'equipaggio;
d)«velivolo marginalmente conforme »,un
velivolo subsonico civile a reazione che soddisfa i limiti di certificazione
definiti
nel volume 1,parte II,capitolo
3,dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale con
un margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in
decibels —unità di misura del livello effettivo di rumorosità
percepita),intendendosi per margine cumulativo la cifra espressa in EPNdB
ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di
rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato)misurate in
ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali
definiti nel volume 1,parte II, capitolo 3,dell'allegato 16 alla convenzione
sull'aviazione civile internazionale;
e)«restrizioni operative »,le misure
relative alle emissioni acustiche,mediante le quali viene limitato o ridotto
l'accesso
dei velivoli subsonici civili a reazione
ad un determinato aeroporto.Vi rientrano le restrizioni operative intese a
vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti
determinati,come pure le restrizioni operative parziali che incidono sull'esercizio
dei velivoli subsonici civili a reazione secondo il periodo di tempo
considerato;
f)«parti interessate », le persone fisiche
o giuridiche interessate o che possono essere interessate dall'introduzione di
misure
di riduzione del rumore,comprese le
restrizioni operative,o che hanno un legittimo interesse all'introduzione di
dette misure;
g)«approccio equilibrato », un approccio
in base al quale gli Stati membri prendono in considerazione le misure
disponibili per affrontare il problema del rumore in un aeroporto situato nel
loro territorio,in particolare l'effetto prevedibile di una riduzione alla
fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del
territorio,procedure opera-
tive di riduzione del rumore e restrizioni
operative.
Articolo 3
Autorità competenti
Gli Stati membri garantiscono che vi siano
autorità competenti responsabili per le questioni disciplinate dalla presente
direttiva.
Articolo 4
Norme generali relative alla gestione del
rumore prodotto dagli aeromobili
1.Gli Stati membri adottano un approccio
equilibrato nell'affrontare i problemi di inquinamento acustico negli aeroporti
situati nel loro territorio.Possono anche prendere in considerazione incentivi
economici quale misura per la gestione del rumore.
2.Quando prendono in considerazione
l'adozione di restrizioni operative,le autorità competenti tengono pienamente
conto dei costi e benefici probabili che conseguirebbero dalle diverse misure
disponibili,nonché delle caratteristiche specifiche di ciascun aeroporto.
3.Le misure o le combinazioni di misure
adottate in forza della presente direttiva non sono più restrittive di quanto
risulti
necessario per conseguire l'obiettivo
ambientale definito per un determinato aeroporto.Esse non introducono
discriminazioni
basate sulla nazionalità o sull'identità
del vettore aereo o del costruttore di aeromobili.
4.Le restrizioni operative basate sulle
prestazioni sono fondate sulle emissioni acustiche dell'aeromobile determinate
dalla procedura di certificazione applicata conformemente all'allegato
16,volume 1,della convenzione sull'aviazione civile
internazionale,terza edizione (luglio
1993).
Articolo 5
Norme relative alla valutazione
1.Quando viene prevista una decisione in
materia di restrizioni operative si tiene conto delle informazioni specificate
nell'allegato II,per quanto opportuno e
possibile,in relazione alle restrizioni operative di cui trattasi e alle
caratteristiche
dell'aeroporto.
2.Quando i progetti aeroportuali sono
soggetti ad una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva
85/337/CEE la valutazione effettuata in conformità di detta direttiva è
considerata rispondente ai requisiti prescritti dal paragrafo 1, a condizione
che tale valutazione abbia tenuto conto per quanto possibile delle informazioni
specificate all'allegato II alla presente direttiva.
Articolo 6
Regole relative all'introduzione di
restrizioni operative intese al ritiro dei velivoli solo marginalmente conformi
1.Se l'esame di tutte le misure
possibili,ivi comprese le restrizioni operative parziali,effettuato
conformemente all'articolo 5 dimostra che il raggiungimento degli obiettivi
della presente direttiva impone l'introduzione di restrizioni operative intese
a ritirare dal traffico i velivoli marginalmente conformi, nell'aeroporto in questione
si applicano le disposizioni seguenti
in luogo della procedura di cui
all'articolo 9 del regolamento (CEE)n.2408/92:
a)sei mesi dopo che è stata effettuata la
valutazione e dopo la decisione di introdurre una restrizione operativa,è fatto
divieto ai velivoli marginalmente conformi
di prestare servizi supplementari rispetto a quelli prestati nel periodo
corrispondente dell'anno precedente in tale aeroporto;
b)decorsi non meno di sei mesi dopo tale
momento,agli operatori può essere chiesto di ridurre il numero di movimenti dei
loro velivoli marginalmente conformi che servono tale aeroporto ad una
percentuale annua che non superi il 20 %del numero totale iniziale di tali
movimenti.
2.Nell'osservanza delle norme di
valutazione di cui all'articolo 5, le autorità che gestiscono gli aeroporti
metropolitani che figurano nell'allegato I possono adottare misure più severe,
sia con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente
conformi, sempreché queste misure non
riguardino gli aviogetti subsonici civili che sono conformi,grazie alla loro
certificazione originale o alla ricertificazione, alle norme acustiche di cui
al volume 1,parte II,capitolo 4,dell'allegato 16 alla
convenzione sull'aviazione civile
internazionale.
Articolo 7
Restrizioni operative esistenti
L'articolo 5 non si applica:
a)alle restrizioni operative già decise
alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
b)alle modificazioni tecniche di ordine
minore apportate alle restrizioni operative parziali che non hanno alcuna incidenza
significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree di un determinato
aeroporto comunitario e che sono state introdotte dopo l'entrata in vigore
della presente direttiva.
Articolo 8
Deroghe per i velivoli immatricolati nei
paesi in via di sviluppo
Per un periodo di 10 anni a decorrere
dall'entrata in vigore della presente direttiva,i velivoli marginalmente
conformi
immatricolati nei paesi in via di sviluppo
e riportati nell'allegato 3 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 6
a
condizione che:
a)tali velivoli,ai quali sia stato
rilasciato un certificato che attesta la loro rispondenza alle norme acustiche
di cui al volume 1,parte II,capitolo 3,dell'allegato 16 alla convenzione
sull'aviazione civile internazionale,siano stati utilizzati nell'aeroporto in
questione della Comunità tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001 («periodo
di riferimento ») e
b)che questi velivoli siano stati
iscritti,durante il periodo di riferimento,nel registro del paese in via di
sviluppo interessato e che continuino ad essere gestiti da una persona fisica o
giuridica stabilita in tale paese.
Articolo 9
Deroga per singole attività di carattere
eccezionale
In determinati casi,gli Stati membri
possono autorizzare, negli aeroporti situati sul loro territorio,singole
attività di velivoli
marginalmente conformi che non potrebbero
effettuarsi sulla base delle altre disposizioni della presente direttiva.
La deroga è limitata:
a)ai velivoli le cui singole attività
siano di carattere talmente eccezionale che sarebbe irragionevole negare una
deroga
temporanea;
b)ai velivoli su voli non aventi fini di
lucro per trasformazioni, riparazioni o attività di manutenzione.
Articolo 10
Consultazione e trasparenza
Gli Stati membri provvedono ad istituire,a
norma della legislazione nazionale applicabile,procedure di consultazione delle
parti interessate,ai fini
dell'applicazione degli articoli 5 e 6.
Articolo 11
Termine di preavviso
1.Gli Stati membri provvedono
affinché,all'atto dell'applicazione di una nuova restrizione operativa ne sia
dato pubblico
avviso a tutte le parti interessate ivi
compresa la spiegazione
dei motivi per la sua introduzione tenendo
conto degli idonei elementi di un approccio equilibrato:
a)sei mesi prima dell'entrata in vigore
delle misure di cui all'articolo 6,paragrafo 1,lettera a);
b)un anno prima dell'entrata in vigore
delle misure di cui all'articolo 6,paragrafo 1,lettera b)e all'articolo
6,paragrafo 2;
c)in caso di misure di cui all'articolo
6,due mesi prima della conferenza di programmazione per il corrispondente
periodo di programmazione.
2.Tutti gli Stati membri informano
immediatamente gli altri Stati membri,nonché la Commissione,di qualsiasi nuova
restrizione operativa,adottata ai sensi della presente direttiva, che essi hanno
deciso di applicare in un aeroporto situato nel
loro territorio.
Articolo 12
Diritto di ricorso
Gli Stati membri garantiscono che vi sia
un diritto di impugnare le misure assunte ai sensi degli articoli 6 e 7,lettera
b),
dinanzi a un organo di ricorso diverso
dall'autorità che ha preso la misura contestata,conformemente alla legislazione
e
alle procedure nazionali.
Articolo 13
Comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato
istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE)n.2408/92.
2.Il comitato può essere consultato dalla
Commissione su qualsiasi questione attinente all'applicazione della presente
direttiva.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo,si applicano gli articoli 5 e7della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
4.Il Comitato prende atto della
valutazione effettuata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 e delle
misure adottate,o i
cui è prevista l'adozione,sulla base di
detta valutazione.
Articolo 14
Informazione e revisione
Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, a richiesta, le informazioni relative all'applicazione della
presente direttiva.
Entro 5 anni dalla entrata in vigore della
presente direttiva,la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo
e
al Consiglio sull'applicazione della
presente direttiva. La relazione è corredata,se necessario,di proposte di
revisione
della direttiva. Essa contiene una
valutazione dell'efficacia della direttiva con particolare riferimento alla
necessità di riformulare la definizione di velivoli marginalmente conformi di
cui all'articolo 2, lettera d),al fine di introdurre una definizione più
rigorosa.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (CE)n.925/1999 è abrogato
con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 16
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla
presente direttiva entro il 28 settembre
2003.Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione
ufficiale.Gli Stati membri determinano le modalità del riferimento.
Articolo 17
Entrata in vigore
La presente direttiva entrerà in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,addì 26 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P.COX
Per il Consiglio
Il Presidente
F.ÁLVAREZ-CASCOS
FERNÁNDEZ
ALLEGATO I
Elenco
degliaeroportimetropolitani
Berlin-Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City
ALLEGATO II
Informazionidicuiall'articolo
5,paragrafo 1
1.Situazione
attuale
1.1.Descrizione
dell'aeroporto con indicazione delle sue capacità,della sua
ubicazione,dell'intorno aeroportuale,del volume e della composizione del
traffico aereo,nonché della composizione delle piste di decollo.
1.2.Descrizione
degli obiettivi ambientali fissati per l'aeroporto e del contesto nazionale.
1.3.Particolari
delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno in corso,compresa una
stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli
aeromobili.Descrizione del metodo di calcolo utilizzato per calcolare le curve.
1.4.Descrizione
delle misure attuate per attenuare le emissioni acustiche:ad
esempio,informazioni sulla pianificazione e la gestione del
territorio;programmi di isolamento acustico;procedure operative quali le
PANS-OPS; restrizioni operative quali limitazioni del livello
sonoro,limitazioni o divieti dei voli notturni,tasse sul rumore;impiego di
piste preferenziali,itinerari preferenziali e trackeeping; monitoraggio del
rumore.
2.Previsioni in
assenza di nuove misure
2.1.Descrizioni
di (eventuali)modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in
programma; ad esempio, aumento della capacità,delle piste e/o espansione dei
terminali e composizione futura del traffico,nonché la sua crescita prevista.
2.2.Nell'eventualità
di un'estensione della capacità aeroportuale,indicare i vantaggi inerenti a
tale offerta supplementare.
2.3.Descrizione
degli effetti sull'ambiente acustico in assenza di ulteriori misure e
descrizione delle misure già programmate allo scopo di attenuare tale impatto
acustico nello stesso periodo.
2.4.Curve
isofoniche previste,compresa la stima del numero di persone che saranno
probabilmente soggette al rumore degli aeromobili; occorre distinguere fra aree
residenziali preesistenti e aree residenziali recenti.
2.5.Valutazione
delle conseguenze e costi possibili inerenti ad un'assenza di interventi
miranti ad attenuare gli effetti di un peggioramento dell'inquinamento acustico,qualora
sia prevista una tale evoluzione.
3.Valutazione
delle misure complementari
3.1.Succinta
esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso in funzione
delle varie opzioni proposte all'articolo 4,paragrafo 1,ed in particolare indicazione
delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle
misure scelte per un'analisi più approfondita e delle informazioni più complete
sul costo inerente all'adozione di tali misure.Il numero di persone che
dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate;infine,una
categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure.
3.2.Valutazione
dell'efficacia rispetto ai costi o del rapporto costi/benefici dell'adozione di
misure particolari,tenuto conto dei loro effetti socioeconomici sugli utenti
dell'aeroporto (operatori,passeggeri e merci); viaggiatori ed enti locali.
3.3.Panoramica
dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sull'ambiente e
sulla concorrenza in altri aeroporti,su altri operatori e altre parti
interessate.
3.4.Le
motivazioni delle scelte operate.
3.5.Riepilogo di
natura non tecnica.
4.Relazioni con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
4.1.Qualora siano
state approntate le mappe del rumore o piani d'azione a norma di tale
direttiva, questi serviranno per fornire le informazioni richieste dal presente
allegato.
4.2.La
valutazione dell'esposizione al rumore (cioè,curve di isolivello e numero delle
persone colpite) è effettuata utilizzando almeno gli usuali indicatori di
rumore Lden e Lnight,come precisato nella direttiva sopra menzionata, qualora
disponibili.
(1)Tale direttiva è in fase di elaborazione e si applicherà a partire
dalla sua adozione.
(2)GU L 175 del 5.7.1985,pag.40.Direttiva modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 14.3.1997,pag.5).
(3)GU L 184 del 17.7.1999,pag.23.
(4)GU L 115 del 4.5.1999,pag.1.